URBAT è la struttura toscana dell' ANBI, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni, che ha sede a Roma.
PRESIDENTE: Fortunato Angelini,
Presidente Consorzio Versilia Massaciuccoli
Contatti
sede: via dei Servi, 24 - 50122 Firenze
telefono: 055 283283 - fax: 055 2648221
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Statuto dell'Urbat
Sono organi dell'Urbat:
- l’Assemblea: costituita dai tredici Presidenti dei consorzi associati:
Presidente Consorzio Angelini Fortunato (commissario) Versilia Massaciuccoli Bargellini Paolo (commissario) Ombrone Pistoiese Bisenzio Bellacchi Fabio (commissario) Bonifica Grossetana Biondi Gino (commissario) Padule di Fucecchio Calderini Silvano Colline Livornesi Bottino Marco Area Fiorentina Monaco Marco Fiumi e Fossi Cresti Mauro (commissario) Toscana Centrale Vallesi Giancarlo Alta Maremma Ridolfi Ismaele Auser Bientina Villani Edoardo (commissario) Val D’Era Bozzini Francesco Giuseppe (commissario) Osa Albegna Tamburini Paolo (commissario) Val di Chiana Aretina - il Presidente: Fortunato Angelini, Consorzio Versilia Massaciuccoli.
- il Vicepresidente: Marco Bottino, Consorzio Area Fiorentina
- l'Esecutivo: Fortunato Angelini, Marco Bottino, Silvano Calderini, Ismaele Ridolfi, Paolo Tamburini, Fabio Bellacchi (rappresentante ANBI)
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Statuto
- Art. 1Denominazione e sede
- Art. 2Scopi e finalità
- Art. 3Soci
- Art. 4Cessazione del rapporto sociale
- Art. 5Organi dell’unione
- Art. 6Assemblea
- Art. 7Funzioni dell’Assemblea
- Art. 8Convocazione dell’Assemblea
- Art. 9Funzionamento dell’Assemblea
- Art.10Comitato esecutivo
- Art.11Funzioni del Comitato esecutivo
- Art.12Convocazione e funzionamento del Comitato esecutivo
- Art.13Funzioni del Presidente
- Art.14Funzioni del Vicepresidente
- Art.15Collegio dei Revisori dei conti
- Art.16Ufficio dell’Unione
- Art.17Conferenza dei Direttori
- Art.18Entrate e patrimonio sociale
- Art.19Esercizio finanziario e bilancio
- Art.20Entrata in vigore
art. 1
Denominazione e sede
L’Unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari della Toscana (successivamente denominata Unione), ente non commerciale senza scopo di lucro, è costituita in base allo statuto dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari – ANBI (successivamente denominata Associazione), approvato con D.P.R. 7 giugno 1985, n. 6340, ed ha sede legale in Firenze. L’Unione è retta dal presente statuto, approvato ai sensi dell’art. 8 dello statuto dell’Associazione.torna su
art. 2
Scopi e finalità
L’Unione, in coerenza con le linee d’indirizzo dell’Associazione, promuove e coordina, con autonomia operativa e funzionale, le politiche e le strategie amministrative, tecniche e finanziarie dei soci per l’attività di bonifica in Toscana, anche attraverso la predisposizione di accordi di programma e convenzioni. In particolare, l’Unione provvede a:
- promuovere intese e rapporti con la Regione Toscana, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le loro associazioni, con le Autorità di Bacino, gli ATO, le associazioni professionali di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni economiche, nonché le altre associazioni riconosciute operanti sul territorio regionale;
- favorire e promuovere, in sede regionale, lo sviluppo di iniziative per la bonifica, l’irrigazione e i miglioramenti fondiari, nonché per la difesa del suolo e delle acque, la tutela dell’ambiente e l’assetto del territorio;
- collaborare con gli enti e organismi competenti per la formazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale, di assetto, tutela e gestione del territorio;
- promuovere le iniziative atte ad individuare e attivare finanziamenti pubblici e privati, funzionali sia alle esigenze dei singoli Consorzi associati sia alle attività di coordinamento dei medesimi;
- coordinare l’attività degli Consorzi associati al fine di assicurarne la massima funzionalità e omogeneità d’azione;
- promuovere attività amministrative e tecniche utili alla trasparenza e all’omogeneizzazione degli atti, delle procedure e degli adempimenti dei Consorzi, ivi compresi i loro statuti;
- individuare e definire progetti, che possono interessare uno o più Consorzi, anche sotto l’aspetto operativo-gestionale;
- svolgere un ruolo di consulenza e di supporto per i Consorzi associati, promovendo la realizzazione di servizi in forma associativa, al fine di favorire economie di scala;
- assistere i Consorzi associati nel disimpegno delle loro attività e, nel rispetto della loro autonomia istituzionale, promuovere quanto possa tornare utile alla realizzazione dei loro fini statutari;
- definire iniziative di studio, ricerca e promozione a livello regionale e stabilirne priorità e calendario;
- organizzare l’attività d’informazione per i Consorzi associati e definire strategie di comunicazione;
- promuovere e organizzare la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione dei dipendenti consortili;
- definire gli indirizzi per il coordinamento delle politiche sindacali a livello regionale e dei singoli Consorzi;
- promuovere ogni utile rapporto con l’Associazione e con le altre Unioni regionali;
- assumere ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo della bonifica e dei Consorzi di bonifica della Toscana, che sia consentita dalla legislazione vigente e sia compatibile con le finalità istituzionali e statutarie dei Consorzi associati e dell’Associazione.
art. 3
Soci
Essendo una associazione di categoria, sono soci dell’Unione i Consorzi di bonifica che operano nel territorio della Toscana e che sono soci dell’Associazione. Possono far parte dell’Unione anche i Consorzi interregionali, che ne facciano richiesta, previo accordo tra le Unioni regionali interessate. Su deliberazione del Comitato esecutivo, possono essere invitati, di volta in volta e per specifici argomenti, a partecipare alla vita associativa dell’Unione, in forma consultiva, i rappresentanti di enti, istituzioni o associazioni e singole persone, che, sotto l’aspetto culturale o professionale, possono offrire un positivo contributo allo sviluppo della bonifica, dell’istituto consortile e delle attività di competenza. In questo contesto è di particolare rilievo il rapporto con le Comunità montane, cui la legge regionale attribuisce funzioni di Consorzio di bonifica.torna su
art. 4
Cessazione del rapporto sociale
Il socio cessa di far parte dell’Unione in tutti quei casi in cui cessa di far parte dell’Associazione.torna su
art. 5
Organi dell’Unione
Sono organi dell’Unione:
- l’Assemblea;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
art. 6
Assemblea
L’Assemblea è l’organo d’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione.
L’Assemblea è formata da tutti i soci, che vi partecipano a mezzo del loro legale rappresentante.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Unione.
I morosi nell’adempimento degli obblighi contributivi verso l’Unione non hanno diritto di partecipare all’Assemblea e sono ineleggibili a qualsiasi carica.
La successiva regolarizzazione della posizione contributiva ripristina, con effetto immediato, il diritto del socio a partecipare all’Assemblea e ad essere eletto a cariche sociali.torna su
art. 7
Funzioni dell’Assemblea
Compete all’Assemblea:
- eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti il Comitato esecutivo, dopo averne predeterminato il numero complessivo, ai sensi dell’art. 10, primo comma;
- eleggere il Presidente e gli altri componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
- deliberare sugli indirizzi e i programmi per realizzare gli scopi e le finalità di cui all’art. 2;
- approvare il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni e il conto consuntivo, con relazione annuale, dell’Unione;
- deliberare sull’acquisto o l’alienazione di beni immobili;
- deliberare annualmente sull’ammontare e sui criteri di riparto dei contributi associativi dovuti all’Unione;
- deliberare le eventuali indennità e compensi degli organi dell’Unione;
- approvare lo statuto dell’Unione e le sue modifiche;
- deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato esecutivo o dal Presidente;
- approvare i progetti speciali, che comportino oneri straordinari per i Consorzi associati;
- deliberare sulla struttura dell’Ufficio dell’Unione e sulla nomina del Direttore;
- deliberare sull’ubicazione della sede operativa dell’Unione;
- provvedere alla nomina dei rappresentanti dell’Unione in seno a commissioni, comitati ed enti;
art. 8
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, previa decisione del Comitato esecutivo.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte all’anno. Si riunisce inoltre quando il Presidente o il Comitato esecutivo lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci.
L’avviso di convocazione è spedito per lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data della riunione, ridotti a tre per necessità urgenti, con avviso, in tal caso, a mezzo fax o per e-mail.
La convocazione contiene l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti da trattare.torna su
art. 9
Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci.
Il socio impossibilitato a partecipare può delegare per scritto un altro socio a rappresentarlo. Ciascun socio non può avere più di una delega.
Per l’approvazione delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l’approvazione di deliberazioni concernenti modifiche dello statuto è richiesta la presenza dei due terzi degli associati e la maggioranza assoluta dei voti, computata sull’intero numero dei soci aventi titolo a partecipare all’Assemblea.
Le forme di votazione sono stabilite dall’Assemblea su proposta del Presidente.
Le elezioni degli organi e le deliberazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti nell’elezione degli organi dell’Unione, la votazione viene ripetuta. Qualora anche in seconda votazione si verifichi parità di voti, risulta eletto il più anziano d’età.torna su
art. 10
Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo dell’Unione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno a tre componenti eletti dall’Assemblea. Il Comitato dura in carica tre anni.
All’elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Unione e degli altri componenti il Comitato esecutivo, l’Assemblea provvede, secondo quanto disposto dall’art. 9, mediante votazione separata.
Eletti il Presidente e il Vice Presidente, per l’elezione dei rimanenti componenti il Comitato esecutivo, ciascun socio avente diritto al voto esprime, in funzione del loro numero, da una a tre preferenze.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti il Comitato esecutivo sono rieleggibili in mandati consecutivi, per un periodo massimo di sei anni. Essi decadono, oltre che per scadenza del mandato, qualora perdano la titolarità di componenti dell’Assemblea, che li ha eletti.
I componenti del Comitato esecutivo, nominati in sostituzione dei decaduti, terminano il loro mandato contestualmente a quelli in carica all’atto della loro nomina.torna su
art. 11
Funzioni del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo attua le direttive e i programmi deliberati dall’Assemblea per realizzare i fini istituzionali dell’Unione. Compete, in particolare, al Comitato esecutivo:
- decidere le convocazioni dell’Assemblea;
- predisporre il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni e il conto consuntivo, con relazione annuale, dell’Unione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché proporre l’importo della contribuenza associativa annuale;
- introdurre, in caso d’urgenza, variazioni al bilancio preventivo, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea immediatamente successiva;
- proporre all’Assemblea la struttura dell’Ufficio dell’Unione, per rispondere a quanto previsto dall’art. 16, e il nominativo del Direttore;
- deliberare sul funzionamento e l’organizzazione dell’Ufficio dell’Unione, sull’assunzione e sugli incarichi del personale addetto;
- indicare gli argomenti da sottoporre all’esame della Conferenza dei Direttori;
- deliberare sulle forniture, sull’acquisto e sull’alienazione di beni mobili e sulla locazione di immobili;
- proporre all’Assemblea l’acquisto o l’alienazione di beni immobili;
- deliberare sugli altri argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente;
- provvedere, salvo i compiti espressamente attribuiti ad altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Unione.
art. 12
Convocazione e funzionamento del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che almeno due dei componenti ne facciano motivata richiesta scritta.
L’avviso di convocazione è spedito almeno sette giorni prima della riunione, riducibili a tre in caso di necessità urgente; esso indica il luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
In caso d’urgenza, il Comitato esecutivo viene convocato a mezzo fax o per e-mail.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Comitato, fra i quali obbligatoriamente il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I membri del Comitato che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.torna su
art. 13
Funzioni del Presidente
Il Presidente rappresenta l’Unione, firma i contratti, la corrispondenza e tutti gli altri atti esecutivi, ivi comprese l’apertura e le altre operazioni di conto corrente bancario e postale, intestati all’Unione medesima. Il Presidente può delegare, disgiuntamente, il Vice Presidente o altri componenti il Comitato esecutivo per la firma di corrispondenza ed atti in determinate materie e per assolvere altri specifici compiti. Il Presidente, in caso d’urgenza, interpellati i membri del Comitato esecutivo, dispone su materie di competenza del Comitato medesimo. Le disposizioni devono essere ratificate dal Comitato nella sua prima riunione. E’ inoltre nelle facoltà del Presidente:
- richiedere il pagamento della rata d’acconto, di cui al quarto comma dell’art. 18;
- formulare gli inviti previsti al secondo comma dell’art. 3 per le riunioni del Comitato esecutivo, dandone comunicazione preventiva nella convocazione;
- delegare il Direttore dell’Unione alla firma di corrispondenza ed atti di ordinaria gestione.
art. 14
Funzioni del Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendone i relativi poteri.torna su
art. 15
Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto dall’Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni.
L’Assemblea elegge inoltre, tra i componenti del Collegio, il Presidente.
I supplenti sostituiscono gli effettivi che decadono dalla carica, fino a quando non sono sostituiti.
Il Collegio dei Revisori dei conti:
- vigila sulla gestione amministrativa dell’Unione;
- esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo, riferendone all’Assemblea;
- assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo.
art. 16
Ufficio dell’Unione
Per attuare i programmi dell’Unione, è istituito un apposito Ufficio, coordinato da un Direttore.
Il Direttore assicura il corretto funzionamento dell’Ufficio, rispondendone dell’andamento e delle attività agli organi dell’Unione, partecipa alle loro riunioni in qualità di segretario, coordina la Conferenza dei Direttori.
L’Ufficio dell’Unione assolve, in particolare, ai seguenti compiti:
- fornire un servizio di supporto e di segreteria all’Assemblea e al Comitato esecutivo;
- tenere la contabilità dell’Unione e predisporne il bilancio preventivo e consuntivo;
- curare la raccolta delle leggi regionali e nazionali in materia di bonifica e di politica del territorio e della normativa fiscale;
- curare la rassegna stampa dei quotidiani più importanti a livello regionale, inviandola mensilmente a tutti i Consorzi associati;
- redigere e diffondere il Bollettino d’informazione bimestrale, riportante le notizie più importanti riguardanti i Consorzi associati;
- informare gli associati sugli accordi sindacali, le convenzioni e gli accordi di programma con i diversi enti sottoscritti dai singoli Consorzi;
- raccogliere e aggiornare i dati sulla situazione dei bilanci dei singoli Consorzi, delle opere e attività dagli stessi eseguite e degli impianti esistenti nei diversi comprensori di bonifica della Toscana;
- fornire informazioni e consulenze in merito ai provvedimenti dell’Unione europea riguardanti la bonifica, l’agricoltura e il territorio rurale;
- promuovere e organizzare l’analisi e il coordinamento, valorizzando il ruolo della Conferenza dei Direttori, dell’attività dei Consorzi associati, riguardanti in particolare i seguenti temi:
- statuti
- regolamenti
- catasti
- piani di classifica
- tributi consortili
- informatizzazione delle procedure e sistemi informativi
- attuazione della normativa sulla bonifica e sui lavori pubblici
- strategie gestionali e di esecuzione dei progetti
- formazione e mobilità del personale
art. 17
Conferenza dei Direttori
E’ costituita la Conferenza dei Direttori dei Consorzi di bonifica associati, con funzioni di consulenza tecnica su specifici argomenti proposti dal Comitato esecutivo.
La Conferenza dei Direttori è convocata e coordinata dal Direttore dell’Unione.torna su
art. 18
Entrate e patrimonio sociale
Le entrate dell’Unione sono costituite dai contributi dei Consorzi associati, nonché da altri finanziamenti pervenuti all’Unione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo connesso alle sue funzioni istituzionali.
I contributi associativi dovuti all’Unione, che si aggiungono a quelli dovuti all’Associazione, sono determinati, per ciascun esercizio finanziario, in connessione alle previsioni di bilancio e sono riscossi in un’unica soluzione, entro tre mesi dalla data d'approvazione del bilancio medesimo da parte dell’Assemblea.
Il contributo che ogni singolo Consorzio deve corrispondere all’Unione è stabilito in proporzione alle sue entrate per contribuenza, certificate dall’ultimo bilancio consuntivo.
In caso di ritardo nell’approvazione del bilancio preventivo dell’Unione rispetto al termine stabilito all’art. 19, e comunque entro il 31 marzo, ciascun Consorzio associato, su richiesta del Presidente dell’Unione, è tenuto al pagamento di una rata d’acconto d’importo pari all’ammontare del contributo associativo dell’anno precedente.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad altri soggetti.torna su
art. 19
Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario dell’Unione decorre dal primo gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione per l’esercizio successivo è approvato dall’Assemblea entro il 30 settembre ed il conto consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, quelli di amministrazione, nonché i fondi e le riserve che siano stati eventualmente costituiti.
In caso di scioglimento dell’Unione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto all’Associazione, di cui l’Unione fa parte, che lo ripartisce tra i Consorzi toscani associati in proporzione alle quote annuali pagate.torna su
art. 20
Entrata in vigore
Il presente statuto, adottato dall’Assemblea, entra in vigore alla data dell’approvazione di cui all’art. 8 dello statuto dell’Associazione. Successivamente è inviato a tutti i Consorzi associati per la relativa presa d’atto.
Il presente statuto è stato adottato dall’Assemblea dell’Unione Regionale Toscana con deliberazione n.3 del 20 novembre 2002 ed approvato dal Consiglio dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari – ANBI nella seduta del 26 giugno 2003 e successive modifiche approvate nella seduta del Consiglio Nazionale Anbi del 23 marzo 2010.torna su