Il tributo di bonifica

Il contributo al Consorzio di Bonifica pagato dai cittadini consorziati proprietari di immobili e terreni è finalizzato a contribuire al finanziamento delle attività di manutenzione e gestione delle opere e degli impianti di bonifica. Un’attività che il Consorzio svolge quotidianamente con i suoi mezzi (escavatori, trattrici, decespugliatrici ecc.) e con proprio personale specializzato, indispensabile per tutelare l’ambiente e contenere il rischio allagamenti. Non gravano sul contributo le ulteriori attività effettuate dal Consorzio per conto di altri enti e regolate da convenzioni, accordi di programma, protocolli d’intesa e altro.

Riferimento giuridico Il contributo di bonifica trova la sua fonte normativa nell’art. 860 del codice civile, negli artt. 17 e 59 del R.D. 13.2.1933 n. 215 nonché nell’art. 16 della L.R. Toscana n. 34 del 5.5.1994. Trattandosi di contributo dovuto a un Consorzio obbligatorio è deducibile dal reddito in occasione della denuncia annuale.

deduciModalità applicative Il contributo viene imposto annualmente a ogni consorziato secondo l’entità del “beneficio” che il suo immobile (terreno o fabbricato) riceve dall’attività del Consorzio, così come prevede la legge. In sintesi per individuare il beneficio e il contributo da applicare si procede come segue:

  • il Consorzio elabora il piano di classifica che definisce gli indici idraulici di beneficio per ogni sistema idraulico e/o centro di costo all’interno del perimetro di contribuenza (approvato, oltre che dal Consiglio dei Delegati del Consorzio, dalla Provincia di riferimento del Consorzio);
  • ogni anno, il Consorzio redige il bilancio di previsione delle spese da sostenersi nel corso dell’anno successivo e individua quindi, in funzione delle necessità tecnico-programmatiche, le entrate per fare fronte a tali spese, ovvero la quota complessiva dei contributi consortili a carico dei consorziati;
  • si procede al piano di riparto annuale delle spese sostenute dal Consorzio per la suddivisione dei costi fra tutti i proprietari di immobili e terreni, secondo il beneficio da calcolarsi sulla base dei seguenti riferimenti:
    1. l’indice idraulico (variabile da zona a zona);
    2. la rendita catastale dell’immobile urbano e reddito domenicale dei terreni;
    3. i costi delle attività del Consorzio nel sistema idraulico nel quale è collocato il fabbricato o terreno in questione.
  • Anche gli atti sopraindicati, sono sottoposti al controllo degli uffici competenti della Provincia competente.

Deducibilità del tributo di bonifica

Ricorda che il contributo annuale di bonifica si può scaricare interamente nella dichiarazione dei redditi.

Deve essere imputato nella sezione degli oneri deducibili per l’intero importo che è stato pagato. Così facendo viene portato in deduzione dal reddito complessivo sul quale viene poi calcolata l’imposta.

Modello 730-2010: Riga E27 codice 5

Modello Unico persone fisiche 2010: Riga RP28 codice 5

 

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